Art. 7
7 / 16In vigore dal 12 lug 1981
L'utente potrà collegarsi all'elaboratore elettronico del centro a mezzo di un terminale e di una stampante tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza della direzione del centro.
Le spese di acquisto o di locazione del terminale e della stampante nonché quelle del collegamento del terminale con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-7