Art. 7

Art. 7

7 / 16
In vigore dal 12 lug 1981
L'utente potrà collegarsi all'elaboratore elettronico del centro a mezzo di un terminale e di una stampante tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza della direzione del centro. Le spese di acquisto o di locazione del terminale e della stampante nonché quelle del collegamento del terminale con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-7