Art. 13

Art. 13

13 / 16
In vigore dal 11 gen 1986
L'utente, che si colleghi al centro con più terminali, è tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti ad un solo terminale effettuati in abbonamento ordinario o con fatturazione. Tuttavia, è consentita un'unica convenzione, con versamento, rispettivamente, di un solo canone di abbonamento o di ammissione al servizio, per il collegamento di più terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede. In tale ultima ipotesi, le ricerche, compiute attraverso i vari terminali, si sommano ed il loro totale viene calcolato, per le concessioni con fatturazione, ai fini del relativo addebito; e per le concessioni in abbonamento, ai fini di fatturare le eventuali eccedenze al limite massimo di utilizzazione del servizio coperto dal canone di abbonamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-13