Art. 11
11 / 16In vigore dal 11 gen 1986
L'utenza del servizio è concessa dietro il pagamento di un canone annuo e il versamento di una cauzione di pari misura a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione.
L'importo del canone annuo, determinato in misura diversa per ogni singola categoria di utenza di cui all', è così stabilito: lire unmilionetrecentomila per gli utenti della categoria A;
lire unmilionenovecentocinquantamila, per quelli della categoria B;
lire duemilioniseicentomila, per quelli della categoria C.
Le suddette misure potranno essere revisionate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. L'importo del canone è corrisposto in unica soluzione e anticipatamente, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione è costituita con le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
Le modalità di accesso agli archivi e i parametri relativi al numero dei caratteri in output e dei minuti di collegamento, sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e possono, in egual forma, essere revisionati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.
Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con particolari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al precedente quarto comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-11