Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 lug 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e l'art. 47 dell'ordinamento della "professione di dottore commercialista" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067; Visto il decreto presidenziale 16 gennaio 1981, n. 129, con il quale sono apportati adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, n. 936; Ritenuta la opportunità, ad integrazione del citato decreto 16 gennaio 1981, n. 129, di fissare un limite massimo alla misura degli onorari per le prestazioni di sindaco nelle società commerciali; Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Decreta: Ad integrazione del decreto presidenziale 16 gennaio 1981, n. 129, il limite massimo degli onorari spettanti ai dottori commercialisti per l'espletamento di funzioni di sindaco nelle società commerciali è fissato in L. 10.000.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 1981 PERTINI SARTI - PANDOLFI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1981 Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 24
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