Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 14 nov 1981
L'art. 393, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia oculare, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in quindici per l'intero corso di studi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-05;605#art-4