Art. 6 · Seggio elettorale
RegolamentoTitolo II

Art. 6

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Seggio elettorale

In vigore dal 26 ago 2005
Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori... supplenti. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente. Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-6