Regolamento›Titolo VI
Art. 29
29 / 32Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale
In vigore dal 24 lug 1981
Qualora nell'albo di un ordine non risultino iscritti dottori forestali aventi i requisiti richiesti dal quarto comma dell'art. 58 della legge, oppure risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello del distretto sceglie dottori forestali tra gli iscritti negli albi di altri ordini dello stesso distretto o di altri distretti viciniori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-29