Art. 26 · Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare
RegolamentoTitolo VI

Art. 26

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Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

In vigore dal 24 lug 1981
Il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale è presentato o notificato nel termine prescritto dall' della legge al consiglio dell'ordine competente; se il corrente è il professionista, all'originale in bollo de ricorso sono allegate due copie in carta libera. Il segretario del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e lo trasmette senza indugio in copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella circoscrizione ha sede l'ordine, se ricorrente è il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica. Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato: a) della indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della elezione cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del risultato elettorale; b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento. Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 26, e successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione di motivi aggiunti. Il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al comma precedente, trasmette, nei quindici giorni successivi, al consiglio dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e alle proprie conclusioni, nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti. Il consiglio dell'Ordine nazionale, ricevuti dal consiglio dell'ordine il ricorso e gli atti relativi, comunica entro otto giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del consiglio dell'ordine, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue repliche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-26