Regolamento›Titolo I
Art. 2
2 / 32Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione a margine
In vigore dal 24 lug 1981
I professionisti di cui all'articolo precedente, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza: tale dichiarazione è conservata nei rispettivi fascicoli personali e deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza.
In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al primo comma, il consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, invita l'interessato a provvedere al più presto e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'invito stesso. Trascorso inutilmente detto termine, il consiglio dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all', secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, dandone comunicazione all'interessato ed invitandolo a restituire, immediatamente, il timbro professionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-2