Art. 18 · Requisiti per l'iscrizione nell'albo
RegolamentoTitolo IV

Art. 18

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Requisiti per l'iscrizione nell'albo

In vigore dal 24 lug 1981
La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta bollata, è diretta al consiglio dell'ordine, e va corredata dei seguenti documenti: 1) certificato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale, o sua copia autentica; 2) certificato penale generale; 3) certificato di residenza; 4) dichiarazione concernente lo stato giuridico professionale; 5) ricevuta del versamento effettuato presso la segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal consiglio dell'ordine; 6) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. L'aspirante che non sia cittadino italiano, in luogo del certificato di cui al precedente n. 1), deve produrre attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza. Gli impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono esonerati dalla presentazione del certificato penale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-18