Art. 16 · Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale
RegolamentoTitolo III

Art. 16

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Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale

In vigore dal 24 lug 1981
Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed, in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-16