Regolamento›Titolo II
Art. 13
13 / 32Fusioni di ordini
In vigore dal 24 lug 1981
La fusione di due o più ordini di province viciniori è disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti.
I presidenti degli ordini provinciali interessati trasmettono, entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonché gli archivi degli ordini medesimi.
Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgerà con le modalità indicate negli .
Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-13