Art. 11 · Riunioni del consiglio dell'ordine
RegolamentoTitolo II

Art. 11

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Riunioni del consiglio dell'ordine

In vigore dal 24 lug 1981
Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni del consiglio sono valide se sia presenta la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-11