Art. 10 · Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche
RegolamentoTitolo II

Art. 10

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Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche

In vigore dal 24 lug 1981
Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall' della legge, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche. La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età. Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo , secondo, terzo e quarto comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-10