Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 set 1981
Gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in malattie del rene, sangue e ricambio sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione successiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;476#art-3