Art. 7
StatutoCapo I

Art. 7

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In vigore dal 7 ago 1981
I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono rappresentati da: a) il capitale di dotazione di cui all'; b) il fondo di cui all', penultimo comma, da utilizzarsi per le finalità e con le modalità fissate dalla legge di assegnazione; c) i contributi dello Stato per le spese di funzionamento; d) le anticipazioni di cui all' della legge 29 marzo 1928, n. 631, per l'esercizio del credito da accordarsi a consorzi di piccoli industriali, ivi compresi quelli artigiani. Tali anticipazioni dovranno essere, di volta in volta, approvate dal Ministro del tesoro e saranno garantite dallo Stato. Il decreto ministeriale di approvazione stabilisce le condizioni cui la concessione del credito è subordinata. È vietata all'Istituto la raccolta di depositi fiduciari tra il pubblico a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-7