Statuto›Capo I
Art. 5
5 / 22In vigore dal 7 ago 1981
I certificati delle quote di partecipazione sono progressivamente numerati e debbono recare la firma del presidente e di un consigliere. I certificati provvisori, sui quali sia annotato l'effettuato versamento di tutto il capitale richiamato, sono assimilabili per ogni valore ed effetto ai certificati definitivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-5