Art. 3
StatutoCapo I

Art. 3

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In vigore dal 7 ago 1981
Il fondo di dotazione dell'Istituto è costituito dal capitale inizialmente conferito alla sezione autonoma di credito dell'E.N.A.P.I. in base alle seguenti disposizioni: ai sensi dell' del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490. L. 4.800.000 ai sensi dell' della legge 29 marzo 1928, n. 631" 2.700.000 La quota di L. 1.498.000 di cui all'art. 43, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179, conferita dall'Istituto veneto per il lavoro viene restituita all'istituto stesso. Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il fondo di dotazione può essere aumentato con conferimenti di capitale da parte delle casse di risparmio e degli ordinari istituti di credito, ai sensi dell' della legge 29 marzo 1928, n. 631. Nelle stesse forma può essere accettata la partecipazione al fondo di dotazione di ogni altro istituto o ente al quale disposizioni di legge nazionale o regionale ne accordino l'autorizzazione o ne riconoscano la facoltà. L'Istituto provvede ai compiti di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, mediante il fondo di L. 5.000.000.000 aumentato dagli eventuali apporti finanziari concessi dalle regioni meridionali ai sensi della stessa norma; detto fondo affluisce ad apposita gestione separata. L'Istituto può assumere la gestione di qualsiasi fondo che ad esso venisse assegnato in base a disposizioni di legge nazionale o regionale e può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di finanziamento che gli venissero affidate dalla legge.
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