Statuto›Capo III
Art. 19
19 / 22In vigore dal 7 ago 1981
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio preventivo è approvato dal consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre e quello consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Gli utili netti d'esercizio, dedotta un'aliquota pari al 10% da destinare al fondo di riserva ed un'aliquota pari al 20% da destinare al fondo rischi, sono devoluti ai partecipanti al fondo di dotazione, in proporzione delle quote da ciascuno di essi conferite, fino a concorrenza del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.
L'eventuale eccedenza sarà destinata dal consiglio di amministrazione alla concessione di contributi ai consorzi finanziati per la realizzazione di servizi sociali.
Al fondo destinato a fronteggiare i rischi sono addebitate le perdite emergenti del conto economico, previa autorizzazione del Ministero vigilante.
Quando siano accertate perdite che assorbono oltre il fondo rischi e il fondo di riserva anche il fondo di dotazione in misura superiore ad un terzo, il presidente ed i revisori dovranno darne immediatamente comunicazione al Ministero vigilante, per i provvedimenti che questo riterrà di adottare o promuovere secondo quanto previsto dal successivo e dai capi II e III del titolo VII della legge bancaria.
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, quest'ultimo corredato dalla relazione dei revisori, sono trasmessi, entro un mese dalle rispettive delibere, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-19