Statuto›Capo II
Art. 18
18 / 22In vigore dal 7 ago 1981
Il direttore generale, nominato ai sensi dell' del presente statuto, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Il direttore generale sovraintende a tutto il personale dello Istituto, promuove e coordina l'attività dell'Istituto stesso e vigila sulla conservazione del patrimonio. Nell'espletamento delle sue mansioni, il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale.
Il direttore generale in particolare:
a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
b) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo sugli argomenti in discussione;
c) dispone e disciplina i servizi e gli accertamenti tecnici e legali, i controlli e le ispezioni occorrenti;
d) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, iscritti all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione;
e) propone al presidente i criteri per la gestione dei mezzi di tesoreria, cura tale gestione e riferisce su di essa trimestralmente al consiglio di amministrazione;
f) autorizza le spese di amministrazione nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;
g) predispone il bilancio di ogni esercizio non oltre il terzo mese che segue la chiusura di esso e redige una relazione illustrativa per il consiglio di amministrazione;
h) può conferire procure e deleghe ai dirigenti per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni, con esclusione di quanto previsto alle precedenti lettere c) ed e);
i) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al presidente, al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-18