Art. 16
StatutoCapo II

Art. 16

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In vigore dal 7 ago 1981
Il controllo della gestione finanziaria dell'Istituto è affidato ad un collegio di tre revisori, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato composto da: a) un magistrato della Corte dei conti che lo presiede; b) un funzionario di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro; c) un funzionario di ruolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplenti, di cui uno funzionario della Ragioneria generale dello Stato e l'altro del Ministero dell'industria, del commercio o dell'artigianato. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; essi hanno diritto di presenziare alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, e di prendere visione di tutti gli atti da essi ritenuti utili per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 2403 e successivi del codice civile, in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-16