Art. 15
StatutoCapo II

Art. 15

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In vigore dal 7 ago 1981
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Egli convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, firma i verbali delle adunanze insieme al segretario e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate. Il presidente può adottare, in via di assoluta urgenza, i provvedimenti necessari per il normale funzionamento dell'Istituto che, nella riunione immediatamente successiva, devono essere sottoposti per la ratifica al comitato esecutivo o al consiglio di amministrazione, a seconda della competenza. Autorizza le spese di rappresentanza entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione. Consente la cancellazione delle formalità in favore dell'Istituto, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle iscrizioni eseguite ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito all'Istituto risolti integralmente estinto. Il presidente può delegare le facoltà di cui ai due commi precedenti al direttore generale. In caso di temporanea assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-15