Art. 14
StatutoCapo II

Art. 14

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In vigore dal 7 ago 1981
Il comitato esecutivo è composto: a) dal presidente che lo presiede e dal vice presidente dell'Istituto; b) da sette componenti eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno. Il comitato delibera su tutte le materie riguardanti l'attività dell'Istituto, che non siano espressamente riservate alla competenza di altri organi e sulle attribuzioni delegategli dal consiglio di amministrazione, ai sensi del secondo comma dell'. Al comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione. La delibera del comitato esecutivo è prova legale, nei confronti dei terzi, della esistenza della delega.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-14