Art. 13
StatutoCapo II

Art. 13

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In vigore dal 7 ago 1981
Non possono far parte contemporaneamente del consiglio persone che siano fra loro parenti ed affini al terzo grado incluso, nonché quelle che siano parenti od affini fino al terzo grado incluso, dei revisori, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-13