Art. 1
In vigore dal 7 ago 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545, che ha istituito l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie;
Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631 che ha soppresso l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie ed ha costituito la sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie dell'Ente nazionale per le piccole industrie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179 che ha approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);
Visto l' della legge 2 maggio 1976, n. 183 sulla disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;
Visto l'art. 69 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
Visto l' della legge 21 ottobre 1978, n. 641 con cui è stato soppresso e posto in liquidazione l'E.N.A.P.I.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 riguardante il trasferimento alle regioni dei beni e del personale del soppresso E.N.A.P.I.;
Viste le delibere del commissario straordinario della sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie n. 24 del 30 ottobre 1979, n. 238 del 6 novembre 1980 e n. 11 del 7 febbraio 1981 con le quali è stato approvato il testo definitivo, opportunamente emendato, del nuovo statuto organico dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È approvato l'unito statuto dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato, con sede in Roma, composto di 22 articoli, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1981
PERTINI
PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1981
Registro n. 6 Industria, foglio n. 328
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-rd-1