Art. 4
4 / 6Corresponsione delle indennità
In vigore dal 16 lug 1981
Le indennità di cui agli articoli precedenti competono dal 1 luglio 1979 esclusivamente al personale di ruolo e non di ruolo, che sia applicato in modo diretto e continuo ai particolari servizi per i quali le indennità sono corrisposte limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni stesse.
Dette indennità vengono corrisposte anche durante i giorni di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce ovvero per donazione di sangue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-03;338#art-4