Art. 1
1 / 1In vigore dal 10 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 25 in data 9 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di quarantuno articoli dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, nei termini in detta sentenza indicati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Decreta:
È indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 2; 3, comma secondo (Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8, comma primo, numero 1), limitatamente alle parole: "avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato", numero 3), limitatamente alle parole: "di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani", nonché alle parole: "nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani", comma secondo, limitatamente alla parola: "militare", comma terzo, limitatamente alla parola: "militari"; 9, comma secondo, limitatamente alla parola:
"militari"; 10; 11; 12; 13; 14, comma primo, numero 3), limitatamente alla parola: "militari" e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 25, comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente); 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34;
35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43, comma primo, limitatamente alle parole: "ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato", alle parole: "di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato", comma secondo (I giudici militari appartengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari), comma terzo, limitatamente alla parola: "militari", comma quinto (in caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati) e comma sesto, limitatamente alla parola: "militari"; 44, comma primo, limitatamente alle parole: "dei quali due sono ufficiali" e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati); 45, comma primo, limitatamente alle parole: "dei quali tre sono ufficiali" e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione); 50, comma primo, limitatamente alla parola: "militari"; 51, limitatamente, dopo la parola "giudici", alla parola:
"militari"; 54 e 55 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Approvazione dell'ordinamento giudiziario militare), e successive modificazioni.
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 maggio 1981.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - ROGNONI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Storico versioni
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