Art. 1
1 / 1In vigore dal 10 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 10 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 24 registro referendum, nei termini in detta sentenza indicati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Decreta:
È indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" limitatamente agli articoli 4; 5; 6, limitatamente alle parole: "dopo i primi novanta giorni", "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro", "o psichica"; 8; 12; 13; 14; 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole: "negli articoli 5 o 8"; terzo comma (Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni); quarto comma (La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi); quinto comma (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile); settimo comma (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma).
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 maggio 1981.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - ROGNONI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;87#art-1