Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 9 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per la abrogazione dell'art. 42, comma terzo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta: È indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 42, comma terzo (Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica: sicurezza), e successive modificazioni. I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 maggio 1981. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 1981 PERTINI FORLANI - ROGNONI - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI
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