Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 3 feb 1982
Il testo dell'art. 73, relativo alle modalità degli esami di laurea, è modificato nel senso che sono soppressi il punto 1) per la laurea in scienze naturali ed i punti 1) e 3) per la laurea in scienze biologiche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato atta Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 128
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