Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 feb 1982
Il testo della prima parte del terzo capoverso dell'art. 71, relativo alle norme generali e particolari a ciascun corso di studi, è sostituito dal seguente: "Lo studente del corso di laurea in scienze biologiche non può essere ammesso all'esame di fisiologia generale se non ha superato l'esame di anatomia umana o quello di anatomia comparata".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;835#art-3