Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 24 ott 1981
L'art. 63, relativo all'ammissione all'esame di laurea in scienze geologiche, è sostituito dal seguente: "Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente. deve aver seguito i corsi e superati gli esami degli insegnamenti fondamentali, e di almeno quattro complementari. L'esame di laurea comprende la discussione della tesi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;557#art-4