Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 24 ott 1981
L'art. 62, relativo alle norme sull'internato negli istituti degli iscritti al corso di laurea in scienze geologiche, è sostituito dal seguente: "Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare uno degli istituti della facoltà nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;557#art-3