Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 set 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 29, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di un seminario sull'America latina presso le facoltà di giurisprudenza e di magistero.
Art. 30. - Il seminario di studi latino-americani, costituito ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, raggruppa e coordina, secondo criteri di interdisciplinarietà, gli insegnamenti relativi alla ricerca scientifica sulla realtà dell'America latina.
Art. 31. - Al seminario appartengono i professori di storia americana della facoltà di giurisprudenza, e di letteratura ispano-americana della facoltà di magistero. Al seminario appartengono inoltre i professori dell'Università di Sassari la cui attività didattica o di ricerca scientifica, in tutto o in parte, abbia regolarmente per oggetto la realtà latino-americana; essi vengono nominati dal rettore su parere degli appartenenti al seminario.
I professori appartenenti al seminario eleggono un direttore che dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Art. 32. - Possono essere ammessi al seminario studenti dell'Università degli studi di Sassari ed altri studiosi, secondo le norme contenute nel regolamento interno.
Art. 33. - A coloro che abbiano frequentato il seminario per almeno un anno viene rilasciato un certificato degli studi compiuti, sottoscritto dal direttore e firmato dal rettore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 307
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;481#art-1