Art. 3
3 / 3In vigore dal 6 giu 1981
All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, sono aggiunti i seguenti commi:
"L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento è soppresso.
Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.
Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - ROGNONI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 34
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;228#art-3