Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 2 giu 1981
Il secondo comma dell' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, è sostituito dai seguenti: "Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti ed organismi a carattere nazionale e interregionale operanti in agricoltura; tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti ed organismi esistenti e operanti in Sicilia l'amministrazione regionale potrà svolgere le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'Amministrazione regionale; uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 1981 PERTINI FORLANI - BARTOLOMEI - ANDREATTA - LA MALFA - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 31
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;218#art-3