Art. 1
1 / 3In vigore dal 2 giu 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Decreta:
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L' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, è sostituito dal seguente:
"Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste nel territorio della regione siciliana sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettere a), b), c), e) e l) dello statuto della regione siciliana.
Rientrano nelle attribuzioni di cui al precedente comma quelle concernenti la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, nonché l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati, già esercitati dall'amministrazione statale in Sicilia, che non siano attribuiti all'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo in seno alla Comunità economica europea.
Sono altresì esercitate dall'amministrazione regionale:
1) le funzioni tecnico-amministrative già svolte in Sicilia dal Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco;
2) le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i relativi servizi e controlli.
I servizi e controlli sui carburanti agricoli a prezzo agevolato di competenza del Ministro delle finanze sono esercitati dall'amministrazione regionale in applicazione del primo comma, seconda parte, dell'articolo 20 dello statuto della regione siciliana.
La qualifica di utente di motore agricolo è conferita dalla regione che provvede anche alla disciplina amministrativa del settore.
Ferme restando le competenze degli uffici tecnici imposte di fabbricazione le funzioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1825, e successive modificazioni, sono esercitate dalla regione siciliana nell'ambito del proprio territorio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;218#art-1