Art. 6 · Poteri del Ministro
Capo II

Art. 6

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Poteri del Ministro

In vigore dal 7 mag 1981
Compete al Ministro dei trasporti: a) emanare direttive generali di politica aziendale nel contesto dello sviluppo economico e sociale del Paese, come indicato dalla programmazione economica; b) approvare la pianificazione pluriennale per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture dei servizi di competenza dell'Azienda alle esigenze, nonché i programmi di investimento e di finanziamento pluriennale, deliberati dal consiglio di amministrazione, da sottoporre al CIPE per la definitiva approvazione; c) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, il bilancio preventivo annuale ed il rendiconto consuntivo deliberati dal consiglio di amministrazione; d) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria; e) vigilare che la politica aziendale corrisponda ai fini pubblico istituzionali e si attui con criteri di efficacia, di economia e di sicurezza nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformità ai programmi approvati; f) proporre al Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione; g) proporre al Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la nomina e la revoca del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale; h) annullare nel termine di quaranta giorni dal ricevimento, con provvedimento motivato, le deliberazioni del consiglio di amministrazione ritenute in contrasto con gli indirizzi politici o con le direttive impartite, fermo restando quanto disposto dal successivo ; i) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione, in caso di gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Azienda; l) approvare gli accordi stipulati tra il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali in materia di rapporto di lavoro, nella parte non disciplinata dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-6