Art. 24 · Obbligo di denunzia
Capo II

Art. 24

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Obbligo di denunzia

In vigore dal 7 mag 1981
Gli amministratori ed i capi degli uffici che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente articolo debbono farne tempestiva denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per l'accertamento dei danni. Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale, la denuncia è fatta a cura del consiglio di amministrazione, se esso sia imputabile al capo di un servizio o di un dipartimento, l'obbligo di denuncia incombe anche al presidente e a ciascuno dei membri del consiglio di amministrazione. Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia sia omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-24