Art. 21 · Collegio dei revisori dei conti
Capo II

Art. 21

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Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 7 mag 1981
Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e di tre supplenti. Sono membri effettivi: a) un magistrato della Corte dei conti con qualifica di presidente di sezione; b) un magistrato del Consiglio di Stato o dei tribunali amministrativi regionali con qualifica non superiore a consigliere; c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro; d) un dirigente del Ministero dei trasporti designate dal Ministro dei trasporti; e) un esperto della materia designato dal Ministro dei trasporti, nei cui confronti si applicano le incompatibilità previste dall' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Il magistrato della Corte dei conti con funzioni direttive superiori è di diritto il presidente del collegio dei revisori. Il presidente ed i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una sola volta. Con le stesse modalità vengono nominati i tre membri supplenti, i quali devono appartenere, rispettivamente, alle categorie b), c), d) ed e). I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo contabile sugli atti di amministrazione della Azienda e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi da trasmettere ai Ministri dei trasporti e del tesoro ed al presidente dell'Azienda; riferisce inoltre, almeno semestralmente, sull'azione di controllo agli stessi organi. I membri del collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese. Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, la cui composizione sarà determinata in sede di statuto.
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