Art. 18 · Patrimonio aziendale
Titolo II

Art. 18

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Patrimonio aziendale

In vigore dal 7 mag 1981
Il patrimonio iniziale dell'Azienda è costituito dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda. Tali beni vengono trasferiti all'Azienda ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo. Il patrimonio è altresì costituito dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato e da chiunque siano stati acquistati o da chiunque vengano attualmente utilizzati. Rientrano anche nel patrimonio dell'Azienda le partecipazioni in enti ed in imprese previste dall'. Il patrimonio di cui ai commi precedenti e quello che sarà successivamente acquisito è giuridicamente ed amministrativamente distinto da quello dello Stato ed è destinato al conseguimento delle finalità aziendali. I beni ed i diritti facenti parte di tale patrimonio sono assoggettati al regime del demanio pubblico. Il ricavato dell'alienazione dei beni che l'Azienda non ha interesse a conservare dovrà essere utilizzato per l'acquisto di nuovi beni o per l'estinzione di passività. Per i finanziamenti relativi agli investimenti patrimoniali, l'Azienda, entro i limiti previsti dai bilanci annuali di gestione e dai programmi pluriennali, ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti. Entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze stabilirà con proprio decreto, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, le modalità per l'individuazione ed il trasferimento dei beni indicati nei commi primo e secondo del presente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-18