Titolo II
Art. 18
32 / 39Patrimonio aziendale
In vigore dal 7 mag 1981
Il patrimonio iniziale dell'Azienda è costituito dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda. Tali beni vengono trasferiti all'Azienda ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.
Il patrimonio è altresì costituito dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato e da chiunque siano stati acquistati o da chiunque vengano attualmente utilizzati.
Rientrano anche nel patrimonio dell'Azienda le partecipazioni in enti ed in imprese previste dall'.
Il patrimonio di cui ai commi precedenti e quello che sarà successivamente acquisito è giuridicamente ed amministrativamente distinto da quello dello Stato ed è destinato al conseguimento delle finalità aziendali. I beni ed i diritti facenti parte di tale patrimonio sono assoggettati al regime del demanio pubblico.
Il ricavato dell'alienazione dei beni che l'Azienda non ha interesse a conservare dovrà essere utilizzato per l'acquisto di nuovi beni o per l'estinzione di passività.
Per i finanziamenti relativi agli investimenti patrimoniali, l'Azienda, entro i limiti previsti dai bilanci annuali di gestione e dai programmi pluriennali, ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti.
Entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze stabilirà con proprio decreto, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, le modalità per l'individuazione ed il trasferimento dei beni indicati nei commi primo e secondo del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-18