Capo III
Art. 14
27 / 39Il direttore generale
In vigore dal 7 mag 1981
Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei direttori dei servizi e dei dipartimenti territoriali e la unità di indirizzo tecnico amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio.
Adotta, in caso di urgenza, al di fuori delle proprie attribuzioni i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che debbano essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti sentito il consiglio di amministrazione ed è scelto, di norma, tra i dirigenti dell'Azienda che per le qualità possedute e per l'attività svolta diano le più ampie garanzie di capacità professionale.
Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale che esercita le attribuzioni delegategli dal direttore generale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-14