Capo III
Art. 13
26 / 39Il presidente
In vigore dal 7 mag 1981
Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri.
Il presidente del consiglio di amministrazione:
ha la legale rappresentanza dell'Azienda dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorità amministrativa e finanziaria;
convoca e presiede il consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Azienda.
Nella prima seduta del consiglio è nominato il componente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'Azienda possono essere dal presidente delegati ad altri organi, centrali e periferici dell'Azienda, sentito il consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-13