Art. 13 · Il presidente
Capo III

Art. 13

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Il presidente

In vigore dal 7 mag 1981
Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri. Il presidente del consiglio di amministrazione: ha la legale rappresentanza dell'Azienda dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorità amministrativa e finanziaria; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate; sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Azienda. Nella prima seduta del consiglio è nominato il componente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'Azienda possono essere dal presidente delegati ad altri organi, centrali e periferici dell'Azienda, sentito il consiglio di amministrazione.
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