Capo III
Art. 12
25 / 39Scioglimento del consiglio di amministrazione
In vigore dal 9 mag 1981
In caso di accertate irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria della Azienda, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Ministro dei trasporti. In tale caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un commissario che viene nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione. Entro tre mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Azienda.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-12