Capo III
Art. 11
24 / 39Validità delle deliberazioni e convocazioni
In vigore dal 7 mag 1981
Il consiglio delibera a maggioranza dei componenti e per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro componenti compreso il presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere designato ai sensi del successivo , anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione saranno stabilite con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-11