Art. 10 · Composizione del consiglio di amministrazione
Capo III

Art. 10

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Composizione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 7 mag 1981
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri, aventi particolari capacità tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Azienda con riferimento al quadro generale del trasporto aereo, nonché nel settore economico od amministrativo. I consiglieri di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri, e durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta. Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi motivo. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previsti dall' della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dall'Azienda. Nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.
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