Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 17 mag 1981
Nei confronti del personale che cessa dal servizio a partire dal 10 gennaio 1981, la determinazione della indennità di liquidazione sarà effettuata secondo i criteri che saranno stabiliti con il regolamento di cui allo , salva l'applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite entro il 31 dicembre 1980 dai consigli di amministrazione di ciascuno dei fondi di previdenza menzionati nell'. Le misure dell'indennità fissate alla predetta data, si considerano, in ogni caso, ai fini della liquidazione, definitive. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all', continuano ad applicarsi, nei confronti dei dipendenti in servizio iscritti ai fondi di previdenza indicati nell', le prestazioni assistenziali attualmente previste dai regolamenti dei fondi di provenienza. Con il regolamento di cui all' le prestazioni assistenziali saranno determinate in numero e misura non inferiori a quelle più favorevoli previste dagli attuali regolamenti dei fondi di previdenza. Ai fini del computo dell'anzianità per la determinazione dell'indennità di liquidazione il periodo di attività prestato in altri ruoli del Ministero delle finanze dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutato, a domanda, per intero. Dall'indennità calcolata con i criteri di cui al precedente comma deve essere detratta quella già corrisposta da altri fondi di previdenza, maggiorata degli interessi legali.
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