Art. 8
8 / 10In vigore dal 17 mag 1981
Fino a quando non saranno nominati gli organi statutari previsti dal regolamento da approvare ai sensi del precedente , la rappresentanza legale del fondo unificato è attribuita al presidente del comitato provvisorio di gestione.
La revisione dei conti riguardanti la gestione provvisoria del fondo sarà esercitata, con i poteri e le attribuzioni indicati nell'art. 2403 del codice civile, dal direttore della ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze, coadiuvato da quattro funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, dei ruoli del Ministero delle finanze, nominati con decreto del Ministro delle finanze e scelti in altrettante terne di nominative indicate ciascuna da un'organizzazione sindacale a carattere nazionale maggiormente rappresentativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;211#art-8