Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 17 mag 1981
Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi statutari dei fondi di previdenza indicati nell' decadono dalla carica, conservando le funzioni per il disbrigo della ordinaria amministrazione fino alla nomina degli organi previsti dal successivo terzo comma. Entro trenta giorni dalla data prevista dal precedente comma, i presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione provvedono a compilare il rendiconto amministrativo-contabile dell'attività svolta successivamente alla data di cessazione del precedente esercizio finanziario. Il rendiconto è vistato dal presidente del collegio dei revisori. Entro lo stesso termine indicato nel precedente comma, con decreto del Ministro delle finanze, è nominato un comitato provvisorio per la gestione del fondo di previdenza unificato di cui al presente decreto, così composto: a) un dirigente generale dell'Amministrazione delle finanze, presidente; b) due dirigenti superiori dell'Amministrazione delle finanze, di cui uno con funzioni di vice presidente, membri; c) quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti del personale iscritto al fondo designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, con le modalità previste dall'art. 11, n. 5) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1975, n. 855, membri. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un impiegato appartenente all'Amministrazione delle finanze che sarà nominato con il decreto di cui al terzo comma.
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