Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 17 mag 1981
Con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà approvato il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza unificato. Il regolamento sarà ispirato ai criteri indicati nello del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 e dovrà contenere norme dirette comunque ad impedire erogazioni superiori al volume delle entrate previste dalle vigenti disposizioni, con esclusione di ogni ulteriore onere per il bilancio dello Stato.
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